Con la recente legge di conversione del D.L. 73/2025, sono state introdotte modifiche rilevanti all’articolo 11-bis del D.Lgs. 286/2005, riguardanti la gestione e la restituzione di imballaggi e pallet nel settore dell’autotrasporto.
Queste novità hanno un impatto diretto sul lavoro quotidiano di trasportatori, committenti e aziende di logistica.
Vediamo qui:
- cosa cambia
- quali responsabilità ricadono sui trasportatori
- come tutelarsi per evitare fraintendimenti e costi extra
Prima del D.L. 73/2025, la legge stabiliva chiaramente che i trasportatori non avevano alcun obbligo di gestione o restituzione di imballaggi, pallet o altre unità di movimentazione utilizzate per il trasporto delle merci.
L’onere di occuparsi dei pallet era quindi a carico del committente o del caricatore, non dell’impresa di trasporto. Gli autisti potevano collaborare alle operazioni di carico e scarico, ma senza responsabilità aggiuntive né obblighi di facchinaggio.
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Legge di conversione del D.L. 73/2025: tutte le novità!
Con la modifica all’articolo 11-bis, l’esenzione dall’obbligo di gestione e restituzione non è più automatica.
Secondo la nuova formulazione:
- Il trasportatore è esonerato dall’onere di gestione e restituzione dei pallet solo se il carico è stato effettuato da soggetti terzi (es. il cliente, un caricatore specializzato o una società di facchinaggio esterna).
- Se invece il carico è gestito direttamente dal trasportatore o dai suoi autisti, quest’ultimo potrebbe dover occuparsi anche della restituzione o movimentazione degli imballaggi.
Questa modifica crea un nuovo scenario che le aziende di autotrasporto devono gestire con attenzione:
Responsabilità condizionata
Il trasportatore non è più automaticamente escluso dalla gestione dei pallet.
La sua responsabilità ora dipende da come viene effettuato il carico.
Strategia operativa consigliata
Per ridurre rischi e costi, è opportuno richiedere sempre che il carico venga effettuato da soggetti terzi, chiarendo questo punto nei contratti di trasporto.
Possibili costi aggiuntivi
Se non è possibile delegare il carico a terzi, l’impresa di trasporto può pattuire un compenso extra per le operazioni di movimentazione e gestione pallet, in quanto attività non rientranti nel servizio standard.
Tutela degli autisti
Il CCNL Autotrasporto stabilisce che l’autista non è un facchino: il suo compito è guidare il veicolo e collaborare, se necessario, alle operazioni di carico/scarico.
La nuova norma non modifica questo principio, ma è importante formalizzarlo per evitare richieste improprie da parte dei committenti.
Legge di conversione del D.L. 73/2025: domande frequenti
- Chi paga eventuali pallet smarriti o danneggiati?
Se il carico è gestito da terzi, la responsabilità della restituzione è del committente.
Se il carico è stato effettuato dal trasportatore, è fondamentale avere un accordo scritto che definisca chi risponde di eventuali danni o mancanze.
- Cosa succede se il cliente non ritira i pallet dopo la consegna?
In assenza di accordi chiari, il trasportatore rischia di vedersi addossare oneri di custodia.
Si consiglia di specificare nei documenti di trasporto che il recupero pallet è a carico del committente.
- Come evitare contestazioni?
- Inserire clausole contrattuali precise su chi effettua il carico.
- Richiedere firme di accettazione per la presa in carico e la restituzione dei pallet.
- Documentare con foto o DDT le condizioni degli imballaggi.