Cosa cambia con la legge di conversione del D.L. 73/2025(D.L. 73/2025)?

legge di conversione del D.L. 73/2025

Con la recente legge di conversione del D.L. 73/2025, sono state introdotte modifiche rilevanti all’articolo 11-bis del D.Lgs. 286/2005, riguardanti la gestione e la restituzione di imballaggi e pallet nel settore dell’autotrasporto.

Queste novità hanno un impatto diretto sul lavoro quotidiano di trasportatori, committenti e aziende di logistica.

Vediamo qui:

  • cosa cambia
  • quali responsabilità ricadono sui trasportatori
  • come tutelarsi per evitare fraintendimenti e costi extra

Prima del D.L. 73/2025, la legge stabiliva chiaramente che i trasportatori non avevano alcun obbligo di gestione o restituzione di imballaggi, pallet o altre unità di movimentazione utilizzate per il trasporto delle merci.

L’onere di occuparsi dei pallet era quindi a carico del committente o del caricatore, non dell’impresa di trasporto. Gli autisti potevano collaborare alle operazioni di carico e scarico, ma senza responsabilità aggiuntive né obblighi di facchinaggio.

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Con la modifica all’articolo 11-bis, l’esenzione dall’obbligo di gestione e restituzione non è più automatica.

Secondo la nuova formulazione:

  • Il trasportatore è esonerato dall’onere di gestione e restituzione dei pallet solo se il carico è stato effettuato da soggetti terzi (es. il cliente, un caricatore specializzato o una società di facchinaggio esterna).
  • Se invece il carico è gestito direttamente dal trasportatore o dai suoi autisti, quest’ultimo potrebbe dover occuparsi anche della restituzione o movimentazione degli imballaggi.

Questa modifica crea un nuovo scenario che le aziende di autotrasporto devono gestire con attenzione:

Responsabilità condizionata

Il trasportatore non è più automaticamente escluso dalla gestione dei pallet.

La sua responsabilità ora dipende da come viene effettuato il carico.

Strategia operativa consigliata

Per ridurre rischi e costi, è opportuno richiedere sempre che il carico venga effettuato da soggetti terzi, chiarendo questo punto nei contratti di trasporto.

 Possibili costi aggiuntivi

Se non è possibile delegare il carico a terzi, l’impresa di trasporto può pattuire un compenso extra per le operazioni di movimentazione e gestione pallet, in quanto attività non rientranti nel servizio standard.

Tutela degli autisti

Il CCNL Autotrasporto stabilisce che l’autista non è un facchino: il suo compito è guidare il veicolo e collaborare, se necessario, alle operazioni di carico/scarico.

La nuova norma non modifica questo principio, ma è importante formalizzarlo per evitare richieste improprie da parte dei committenti.

Legge di conversione del D.L. 73/2025: domande frequenti

  1. Chi paga eventuali pallet smarriti o danneggiati?

Se il carico è gestito da terzi, la responsabilità della restituzione è del committente.

Se il carico è stato effettuato dal trasportatore, è fondamentale avere un accordo scritto che definisca chi risponde di eventuali danni o mancanze.

  1. Cosa succede se il cliente non ritira i pallet dopo la consegna?

In assenza di accordi chiari, il trasportatore rischia di vedersi addossare oneri di custodia.

Si consiglia di specificare nei documenti di trasporto che il recupero pallet è a carico del committente.

  1. Come evitare contestazioni?
  • Inserire clausole contrattuali precise su chi effettua il carico.
  • Richiedere firme di accettazione per la presa in carico e la restituzione dei pallet.
  • Documentare con foto o DDT le condizioni degli imballaggi.

 

 

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